GTC

Termini e condizioni generali

 

I. AMBITO DI APPLICAZIONE, GENERALE

  1. Le pre­senti Con­di­zioni Gene­rali di Cont­ratto (di seguito: “CGC B2B Online Shop”) della Münz­in­ger + Frie­ser Hol­ding GmbH, Olga­straße 14–26, 72770 Reut­lin­gen (di seguito: “Ven­ditore” o “noi”), si appli­cano a tutte le tran­sa­zioni per la con­segna di merci al cli­ente, che il cli­ente ha con­cluso uti­liz­zando il nos­tro nego­zio online, dis­po­ni­bile all’in­di­rizzo https://www.muenzinger.shop.
  2. Il campo di appli­ca­zione delle pre­senti CGC B2B Online Shop è limi­tato ai cont­ratti con imp­ren­di­tori, per­sone giuri­di­che di diritto pubblico o fondi spe­ciali di diritto pubblico. Le pre­senti CGC B2B Online Shop non si appli­cano alle tran­sa­zioni con i con­su­ma­tori ai sensi del § 13 BGB (Codice Civile Tedesco).
  3. Le pre­senti CGC B2B Online Shop si appli­cano esclu­si­v­a­mente. Con la pre­sente ci oppo­niamo all’in­clu­sione di ter­mini e con­di­zioni del cli­ente che siano in con­trasto con, inte­grino o si dis­cos­tino dalle nostre CGC B2B Online Shop. Tali dis­po­si­zioni non si appli­cano nem­meno nel caso in cui effet­tuiamo la con­segna del cli­ente con la con­s­ape­vo­lezza o senza un’e­spli­cita obie­zione a con­di­zioni diverse da quelle del cli­ente.
  4. Gli accordi indi­vi­duali sti­pu­lati con il cli­ente in sin­goli casi (com­presi gli accordi col­la­te­rali, le inte­gra­zioni e le modi­fi­che) hanno in ogni caso la pre­ce­denza sulle pre­senti CGC del B2B Online Shop. Per il con­ten­uto di tali accordi fa fede il cont­ratto scritto o la nos­tra con­ferma scritta.
  5. Le pre­senti CGC B2B Online Shop val­gono anche per le tran­sa­zioni future tra il ven­ditore e il cli­ente senza neces­sità di una nuova inclu­sione.
  6. Le dichia­ra­zioni e le noti­fi­che rile­vanti ai fini legali che il cli­ente deve fare a noi dopo la con­clu­sione del cont­ratto (ad es. fis­sa­zione di sca­denze, noti­fica di difetti, ecc.) devono essere fatte per iscritto per essere effi­caci.
  7. Rest­ano imp­re­giudi­cati i diritti spet­tanti al ven­ditore in base a dis­po­si­zioni di legge o ad altri accordi, oltre alle pre­senti CGC B2B Online Shop.
  8. Se le dis­po­si­zioni delle pre­senti CGC B2B sono in con­flitto con le nostre Con­di­zioni Gene­rali di Ven­dita e Con­segna (nazio­nali) e/o (inter­na­zio­nali), le dis­po­si­zioni delle pre­senti CGC B2B avranno la pre­ce­denza in caso di dub­bio.

 

II. REGISTRAZIONE

Il cli­ente può regis­trarsi volon­ta­ria­mente come cli­ente e creare un account cli­ente tra­mite la regis­tra­zione. I dati per­so­nali del cli­ente ven­gono ela­bo­rati nel­l’am­bito del pro­cesso di regis­tra­zione. Il trat­ta­mento dei dati è nos­tro
Infor­ma­tiva sulla pri­vacy per i cli­enti. La regis­tra­zione è pos­si­bile solo se il cli­ente ha preso atto della nos­tra Infor­ma­tiva sulla pri­vacy del B2B Online Shop e ha accett­ato le CGC del B2B Online Shop.

 

III. ARCHIVIAZIONE DEL TESTO DEL CONTRATTO, PROTEZIONE DEI DATI

  1. Il testo del cont­ratto viene memo­riz­zato inter­na­mente da noi.
  2. Il testo del cont­ratto non può più essere recup­er­ato dal cli­ente al ter­mine del pro­cesso d’or­dine. Tut­ta­via, il cli­ente può sal­vare i dati del­l’or­dine sal­vando e stam­pando i dati rias­sunti nel­l’ul­tima pagina della pan­o­r­amica del­l’or­dine uti­liz­zando le fun­zioni del suo brow­ser Inter­net. Inoltre, i dati del­l’or­dine ven­gono memo­riz­zati nel­l’­ac­count del cli­ente.
  3. In alter­na­tiva, il cli­ente ha la pos­si­bi­lità di atten­dere la con­ferma auto­ma­tica di rice­zione, che il ven­ditore invia subito dopo il com­ple­ta­mento del­l’or­dine via e‑mail all’in­di­rizzo di posta elett­ro­nica for­nito dal cli­ente durante il pro­cesso di ordi­na­zione, che può quindi essere stam­pata o sal­vata con il ris­pet­tivo pro­gramma di posta elett­ro­nica del cli­ente. La con­ferma d’or­dine con­tiene anche una ver­sione delle pre­senti CGC B2B Online Shop.
  4. Trat­ti­amo i vos­tri dati per­so­nali in con­for­mità alle dis­po­si­zioni di legge del Rego­la­mento gene­rale sulla pro­te­zione dei dati (GDPR) e della Legge fede­rale tede­sca sulla pro­te­zione dei dati (BDSG). I det­tagli sono ripor­tati nella nos­tra scheda infor­ma­tiva sulla pro­te­zione dei dati per i cli­enti.

 

IV. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

  1. La pre­sen­ta­zione e la pubbli­cità degli arti­coli sul sito web non cos­ti­tuis­cono un’of­ferta vin­co­lante per la sti­pula di un cont­ratto di acquisto.
  2. Le seguenti fasi tec­ni­che portano a un ordine:
    1. Il cli­ente può sce­gliere senza impegno i pro­dotti della gamma sul sito web. Il cli­ente può sce­gliere la quan­tità della merce sele­zio­nata. Il cli­ente può rac­co­gliere la merce sele­zio­nata in un car­rello vir­tuale uti­liz­zando il pulsante “Acquista”. Tutti i prezzi sono sog­getti all’IVA di legge. rico­no­sci­uto. Il cli­ente può visua­liz­zarne il con­ten­uto in qual­si­asi momento clic­cando sul pulsante “Car­rello”. Al cli­ente ven­gono mostrati anche i costi di spe­di­zione nel car­rello.
    2. Il cli­ente può rimuo­vere sin­goli pro­dotti dal car­rello in qual­si­asi momento o svuo­tare com­ple­ta­mente il car­rello.
    3. Il cli­ente può anche inser­ire un codice vou­cher nel car­rello.
    4. Per avvi­are la pro­ce­dura d’or­dine, fare clic sul pulsante “Con­ti­nua alla cassa”.
    5. Al cli­ente viene quindi chiesto di inser­ire i pro­pri dati per­so­nali (titolo, nome e cognome, indi­rizzo di con­segna e di fat­tu­ra­zione, indi­rizzo e‑mail, ecc.) Se il cli­ente è regis­trato, può effet­tuare il login. Il cli­ente è libero di deci­dere se creare o meno un account cli­ente.
    6. Il cli­ente deve quindi spun­t­are una casella per con­fer­mare di aver preso atto del GTC B2B Online Shop dis­po­ni­bile e del­l’In­for­ma­tiva sulla pri­vacy e di accet­tare la vali­dità del GTC B2B Online Shop.
    7. Fare clic su “Avanti” per pas­sare alla pan­o­r­amica del­l’or­dine. Lì si ha la pos­si­bi­lità di met­tere a punto ciò che il cli­ente desi­dera ordi­nare. Le modi­fi­che possono essere effet­tuate can­cel­lando o cam­bi­ando la quan­tità. Se il cli­ente desi­dera annull­are com­ple­ta­mente il pro­cesso d’or­dine, può chiudere la fine­s­tra del brow­ser in qual­si­asi momento. Questi pro­cessi non sono vin­co­lanti.
    8. Il cli­ente deve anche sele­zio­nare il metodo di paga­mento. Possono sce­gliere tra paga­mento anti­ci­pato, fat­tura, Mas­ter­card o Visa.
    9. Con l’in­vio di un ordine tra­mite il sito web, clic­cando sul pulsante “Ordine con obbligo di paga­mento”, il cli­ente effet­tua un ordine giuri­di­ca­mente vin­co­lante. Il cli­ente è vin­co­lato all’or­dine per un peri­odo di due set­ti­mane dal­l’or­dine.
    10. La con­ferma di rice­zione del­l’or­dine segue imme­dia­ta­mente dopo l’in­vio del­l’or­dine (“con­ferma di rice­zione”), in cui l’or­dine del cli­ente viene elen­cato nuo­va­mente e che il cli­ente può stampare uti­liz­zando la fun­zione “Stampa” del suo pro­gramma di posta elett­ro­nica. Questa e‑mail auto­ma­tica non cos­ti­tuisce un’­ac­cet­ta­zione vin­co­lante del­l’or­dine.
    11. Il cont­ratto con il ven­ditore si con­clude al più tardi al momento del rice­vi­mento della merce. Il testo del cont­ratto sarà inviato al cli­ente su un sup­porto dati per­ma­nente (e‑mail o stampa cart­acea) nella con­ferma di rice­zione, ma al più tardi alla con­segna della merce. Il testo del cont­ratto viene memo­riz­zato nel ris­petto delle norme sulla pro­te­zione dei dati.
  3. La lin­gua tede­sca è espres­sa­mente dis­po­ni­bile per la con­clu­sione del cont­ratto.

 

V. CONTENUTO DEL CONTRATTO, ADEGUAMENTO DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALMENTE DOVUTA, CONSEGNA PARZIALE, VIZI DI PROPRIETÀ

  1. Il ser­vi­zio cont­rat­tu­al­mente dovuto è deter­mi­nato dal cont­ratto sti­pu­lato, in par­ti­co­lare dalla con­ferma d’or­dine.
  2. L’ac­cordo di gar­an­zia o l’as­sun­zione di un rischio di approv­vi­gio­na­mento deve essere redatto per iscritto per essere effi­cace.
  3. La pres­ta­zione cont­rat­tu­al­mente dovuta è esente da vizi di pro­prietà, a con­di­zione che un terzo non possa far valere alcun diritto nei con­fronti del cli­ente a tale riguardo nel ter­ri­to­rio della Repubblica Fede­rale di Ger­ma­nia. Siamo tenuti a garan­tire la libertà da diritti di terzi in rela­zione ad altri paesi solo se lo abbiamo con­fer­mato per iscritto.
  4. Sono ammesse modi­fi­che o ade­gu­a­menti suc­ces­sivi del ser­vi­zio da noi dovuto, a con­di­zione che siano usuali nel com­mer­cio o tec­ni­ca­mente neces­sari e che non com­port­ino un onere ecces­sivo per il cli­ente.
  5. Siamo auto­riz­zati a effet­tuare con­segne par­ziali, a con­di­zione che ciò non sia irra­gio­ne­vole per il cli­ente. In par­ti­co­lare, una con­segna par­ziale non è irra­gio­ne­vole se la con­segna par­ziale può essere uti­liz­zata dal cli­ente come pre­visto e la con­segna della restante merce ordi­nata è garan­tita e il cli­ente non deve sos­tenere alcun lavoro aggiun­tivo signi­fi­ca­tivo o costi aggiun­tivi a causa della con­segna par­ziale.

 

VI. TERMINE DI CONSEGNA, RISERVA DI AUTOCONSEGNA, FORZA MAGGIORE E DIRITTO DI RECESSO

  1. Se non diver­sa­mente con­cordato nei sin­goli casi, le sca­denze e le date per la for­ni­tura dei ser­vizi sono approssi­ma­tive.
  2. L’i­ni­zio di un peri­odo con­cordato per la for­ni­tura di ser­vizi è sog­getto al chia­ri­mento di tutte le ques­tioni tec­ni­che. Il ter­mine per la for­ni­tura dei ser­vizi non ini­zierà a decor­rere prima che il cli­ente abbia adem­pi­uto ai suoi obblighi di coope­ra­zione in tal senso.
  3. Un peri­odo con­cordato per la pres­ta­zione di ser­vizi non decorre se il cli­ente ha con­cordato un obbligo di pres­ta­zione anti­ci­pata, come il paga­mento di un acconto, prima che il cli­ente abbia adem­pi­uto agli obblighi di pres­ta­zione anti­ci­pata che gli spet­tano.
  4. Abbiamo diritto all’ec­ce­zione di ina­dem­pi­mento del cont­ratto.
  5. Una sca­denza o una data con­cordata per la for­ni­tura di ser­vizi è sog­getta alla riserva di for­ni­tura com­pleta e pun­tuale da parte dei nos­tri part­ner cont­rat­tuali (riserva di auto­ap­prov­vi­gio­na­mento). Ciò non si applica se dal­l’­ac­cordo cont­rat­tuale risulta chia­ra­mente che abbiamo assunto un rischio di approv­vi­gio­na­mento o se si tratta di un debito gener­ico illi­mi­tato. Inoltre, il nos­tro obbligo di adem­pi­mento non decade a causa della riserva di auto­ap­prov­vi­gio­na­mento se non abbiamo con­cluso un’­ope­ra­zione di coper­tura con­gru­ente con i nos­tri for­ni­tori in rela­zione alla pres­ta­zione da ese­guire nei con­fronti del cli­ente o se abbiamo col­pe­vol­mente cau­sato noi stessi il man­cato adem­pi­mento di tale ope­ra­zione di coper­tura con­gru­ente. Il ven­ditore deve infor­mare imme­dia­ta­mente il cli­ente se l’e­secu­zi­one del­l’­ope­ra­zione di coper­tura con­gru­ente non è dis­po­ni­bile.
  6. In caso di forza mag­giore, il ter­mine per l’a­dem­pi­mento sarà pro­ro­gato di con­se­guenza. Sono esclusi i casi in cui l’e­sis­tenza di un caso di forza mag­giore e la sua durata non hanno alcuna influ­enza sul peri­odo di ero­ga­zione del ser­vi­zio. La durata del­l’ost­a­colo e un ragio­ne­vole tempo di avvia­mento devono essere presi in con­side­ra­zione nel deter­minare la ragio­ne­vole esten­sione del ter­mine per l’e­secu­zi­one. I casi di forza mag­giore com­pren­dono anche eventi impre­ve­di­bili al momento della sti­pula del cont­ratto, come la carenza di ener­gia e di mate­rie prime, gli scio­peri, le ser­rate, le misure uffi­ci­ali, gli attac­chi ter­ro­ristici e la guerra. Il ven­ditore dovrà infor­mare imme­dia­ta­mente il cli­ente del­l’e­sis­tenza di una causa di forza mag­giore e della fine pre­vista di tale cir­cos­tanza. Se lo stato di forza mag­giore dura inin­ter­rot­ta­mente per più di tre mesi o se la data di con­segna viene pro­ro­gata di più di quat­tro mesi a causa di diverse cir­cos­tanze di forza mag­giore, sia il cli­ente che il ven­ditore hanno il diritto di rece­dere dal cont­ratto. In caso di forza mag­giore, è esclusa la riven­dica­zione di richieste di ris­ar­ci­mento danni e di altre pre­tese. L’obbligo di for­nire il cor­ris­pet­tivo è annull­ato, i paga­menti anti­ci­pati già effet­tuati saranno rim­bor­sati. Le dis­po­si­zioni della pre­sente clau­sola si appli­cano di con­se­guenza se le cir­cos­tanze si veri­fi­cano presso un sub­app­alt­a­tore e influis­cono sulla con­segna al Ven­ditore.
  7. Le richieste di ris­ar­ci­mento danni dovute al man­cato ris­petto del ter­mine per la for­ni­tura dei ser­vizi sono disci­pli­nate dal punto XII. Responsa­bi­lità.

 

VII. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

  1. Se non diver­sa­mente con­cordato nei sin­goli casi, il rischio di per­dita acci­den­tale – anche in caso di con­segna in porto franco – passa al cli­ente quando la merce viene messa a dis­po­si­zione del cli­ente presso la nos­tra sede (Inco­terms 2020 EXW Reut­lin­gen).
  2. Se il cli­ente non accetta la merce dichia­rata pronta per la con­segna al momento della con­segna, il rischio di per­dita acci­den­tale pas­serà al cli­ente al momento della con­segna; tut­ta­via, prov­ve­de­remo a sti­pu­lare l’as­si­cu­ra­zione richiesta dal cli­ente su richiesta e a spese di ques­t’ul­timo.

 

VIII. INADEMPIMENTO DELL’ACCETTAZIONE, DANNI CAUSATI DAL RITARDO

  1. Se il cli­ente non accetta la merce in tempo o è altri­menti in ritardo nel­l’­ac­cet­ta­zione, dovrà al ven­ditore un importo pari allo 0,1% del valore del­l’or­dine in ques­tione per ogni giorno lavo­ra­tivo o parte di esso, fino a un mas­simo del 5% del valore del­l’or­dine in ques­tione.
  2. Il cli­ente ha il diritto di dimostrare che il danno era infe­riore o nullo, mentre il ven­ditore ha il diritto di dimostrare che il danno era supe­riore.

 

IX. PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO

  1. Tutti i prezzi sono netti e non includono l’IVA. l’IVA appli­ca­bile al momento della con­segna e franco fabbrica (Inco­terms 2020 EXW Reut­lin­gen).
  2. Tutti gli altri costi sos­tenuti, in par­ti­co­lare per l’e­la­bo­ra­zione del paga­mento, il trasporto/noleggio, i dazi e le tasse di impor­ta­zione e di espor­ta­zione, sono a carico del cli­ente.
  3. Il cli­ente può pagare tra­mite fat­tura, paga­mento anti­ci­pato, Pay­Pal o carta di cre­dito (Mas­ter­card, VISA).
  4. Se non diver­sa­mente con­cordato, i paga­menti sono dovuti al netto imme­dia­ta­mente al momento del tras­fe­ri­mento del rischio. I paga­menti devono essere effet­tuati presso la sede legale del ven­ditore a Reut­lin­gen. I costi e il rischio di paga­mento sono a carico del cli­ente.
  5. La dedu­zi­one di uno sconto richiede un accordo sepa­rato per ogni sin­golo caso.
  6. Non si accet­tano assegni e cam­biali.

 

X. FALLIMENTI

  1. Il cli­ente è ten­uto a con­troll­are la merce rice­vuta entro tre giorni lavo­ra­tivi dal tras­fe­ri­mento del rischio per veri­fi­care che sia priva di difetti.
  2. Se si scopre un difetto, questo deve essere segnalato entro tre giorni lavo­ra­tivi dalla sua effet­tiva sco­perta. Ciò vale a pre­sc­in­dere dal fatto che ciò avvenga nel­l’am­bito del­l’in­da­gine ai sensi del para­grafo. 1 è stato rico­no­sci­uto o sco­perto in un secondo momento.
  3. Tutti i difetti ris­cont­rati devono essere segnalati a noi almeno in forma di testo. Il reclamo deve includere una descri­zione det­ta­gliata delle cause e degli effetti sos­petti. Su richiesta, dovrà essere messo a dis­po­si­zione mate­riale docu­men­tale ade­guato, in par­ti­co­lare sotto forma di foto­gra­fie.
  4. Se il cli­ente non adem­pie all’obbligo di con­troll­are e comu­ni­care i difetti, la pres­ta­zione si con­sidera appro­vata e non gli spetta alcun diritto di gar­an­zia. Ciò non si applica se abbiamo occult­ato frau­do­len­te­mente il difetto o se l’es­clu­sione sarebbe incom­pa­ti­bile con le dis­po­si­zioni di una gar­an­zia.
  5. Il cli­ente è ten­uto a sos­tenere i costi da noi sos­tenuti in rela­zione a una den­un­cia di vizi col­pe­vole e ingi­u­sti­fi­cata.
  6. I limiti tem­po­rali del para. 1 e 2 decor­rono solo quando il cli­ente ha rice­vuto la docu­men­ta­zione, nella misura in cui la docu­men­ta­zione è dovuta da noi.

 

XI. GARANZIA

  1. In caso di ina­dem­pi­mento da parte nos­tra, ossia se la pres­ta­zione effet­tiva non cor­risponde a quella dovuta per cont­ratto (difet­to­sità), i diritti del cli­ente sono disci­pli­nati dalle seguenti dis­po­si­zioni.
  2. In un primo momento, il cli­ente ha solo il diritto di esi­gere da parte nos­tra l’e­li­mi­na­zione della pres­ta­zione difet­tosa (eli­mi­na­zione dei difetti) entro un peri­odo di tempo ragio­ne­vole. Siamo responsa­bili della scelta del tipo di eli­mi­na­zione del difetto con cui eli­mi­nare la pres­ta­zione difet­tosa, essen­zi­al­mente l’e­li­mi­na­zione o la for­ni­tura sosti­tu­tiva. Ai fini del­l’e­li­mi­na­zione dei difetti, il cli­ente è ten­uto a con­ce­dere a noi o a terzi da noi auto­riz­zati l’ac­cesso alla merce e a sos­tenere tutte le misure che si rend­ano neces­s­a­rie e richieste. Le spese neces­s­a­rie per eli­mi­nare il difetto sono a nos­tro carico. Non saremo responsa­bili di even­tuali spese aggiun­tive sos­tenute a causa del tras­porto della merce in un luogo diverso dalla desti­na­zione ori­gi­nale.
  3. Se il ven­ditore non pone rime­dio al difetto entro un peri­odo di tempo ragio­ne­vole o se il tipo di rime­dio da noi scelto non risulta privo di difetti, il cli­ente avrà diritto alla ridu­zi­one del prezzo di acquisto.
  4. Il cli­ente ha il diritto di rece­dere dal cont­ratto solo se
    a. in caso di vio­la­zione sostan­ziale del cont­ratto e
    b. solo se il difetto non è stato eli­mi­nato entro il ter­mine ragio­ne­vole o non ha por­tato all’as­senza di difetti.
    Lit. b. non deve essere sod­dis­fatta per la can­cel­la­zione del cont­ratto se l’e­li­mi­na­zione del difetto è irra­gio­ne­vole per il cli­ente a causa delle cir­cos­tanze del sin­golo caso o rimarrà ovvia­mente inf­rut­tuosa.
  5. Il cli­ente ha inoltre il diritto di rece­dere dal cont­ratto se il ven­ditore non adem­pie alla pres­ta­zione in caso di man­cato ris­petto di un ter­mine di con­segna o di una data di con­segna con­cordata come vin­co­lante, nono­stante la fis­sa­zione di un ulte­riore ter­mine ragio­ne­vole, che di norma non può essere infe­riore a due set­ti­mane.
  6. Il cli­ente è ten­uto a far valere i pro­pri diritti ai sensi del para­grafo. 2–5 entro un peri­odo di tempo ragio­ne­vole. Egli deve chie­dere al ven­ditore di ese­guire le azioni per iscritto.
  7. Se l’ina­dem­pi­mento o l’a­dem­pi­mento difet­toso si rife­risce solo a una parte della for­ni­tura, i diritti di cui al par. 2 e 3 solo per la parte inter­es­sata dal­l’ina­dem­pi­mento o dalla cat­tiva pres­ta­zione. In tal caso, l’an­null­a­mento del­l’in­tero cont­ratto (clau­sole 4 e 5) può essere dichia­rato solo se l’in­com­ple­tezza della con­segna o la con­segna solo par­ziale in con­for­mità al cont­ratto cos­ti­tuisce di per sé una vio­la­zione sostan­ziale del cont­ratto.
  8. I diritti di gar­an­zia – ad ecce­zione delle richieste di ris­ar­ci­mento danni – si pre­scri­vono in deroga al § 438 comma. 1 n. 3 BGB entro dodici mesi dal tras­fe­ri­mento del rischio. Ciò non si applica in caso di difetti occul­tati in modo frau­do­lento o di altre dis­po­si­zioni di legge obbli­ga­to­rie.
  9. Sono escluse le sud­dette richieste di ris­ar­ci­mento per scarso adem­pi­mento dovuto a un uso impro­prio da parte del cli­ente o all’i­nos­ser­vanza delle istru­zi­oni per l’uso.
  10. Per la riven­dica­zione di diritti di ris­ar­ci­mento danni dovuti a difetti, XII. Responsa­bi­lità.
  11. Ciò non pre­giudica le dis­po­si­zioni in mate­ria di rivalsa del for­ni­tore ai sensi del Codice Civile tedesco. §§ 445a, 445b BGB.

 

XII. RESPONSABILITÀ

  1. In caso di vio­la­zione col­posa degli obblighi, il Ven­ditore è responsa­bile, in con­for­mità alle dis­po­si­zioni di legge, di tutti i danni deri­vanti da lesioni alla vita, all’­in­te­grità fisica o alla salute.
  2. Il Ven­ditore è responsa­bile secondo le dis­po­si­zioni di legge in caso di vio­la­zione col­posa di obblighi cont­rat­tuali sostan­ziali. Tut­ta­via, la responsa­bi­lità è limi­tata al danno pre­ve­di­bile tipico del cont­ratto se il ven­ditore non viola gli obblighi cont­rat­tuali essen­ziali inten­zio­nal­mente o per grave negli­genza. Gli obblighi cont­rat­tuali rile­vanti sono quelli asso­lu­t­amente neces­sari per rea­liz­zare lo scopo del cont­ratto e sul cui adem­pi­mento il cli­ente può fare affi­da­mento.
  3. Il ven­ditore è responsa­bile per la vio­la­zione gra­ve­mente negli­gente e dolosa di obblighi cont­rat­tuali non essen­ziali.
  4. Il Ven­ditore sarà responsa­bile in con­for­mità alle dis­po­si­zioni della legge sulla responsa­bi­lità del pro­dotto appli­ca­bile.
  5. Se è stata con­cordata una gar­an­zia cont­rat­tuale, il ven­ditore è responsa­bile in base alla dichia­ra­zione di gar­an­zia.
  6. La responsa­bi­lità è altri­menti esclusa.
  7. Nella misura in cui la nos­tra responsa­bi­lità è limi­tata o esclusa sulla base dei para­grafi pre­ce­denti, ciò si applica anche alla responsa­bi­lità dei nos­tri rappre­sen­tanti legali e agenti vicari, com­presi i nos­tri dipen­denti e col­la­bo­ra­tori.

 

XIII. SUPPORTO NEI CASI DI RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO

  1. Il cli­ente non modi­fi­cherà i pro­dotti per quanto riguarda gli aspetti rile­vanti per la sicu­rezza. In par­ti­co­lare, non modi­fi­cherà o eli­mi­nerà le avver­tenze esis­tenti sui per­i­coli di un uso impro­prio. In caso di vio­la­zione di tale obbligo, il cli­ente è ten­uto a ris­ar­cire inter­na­mente il ven­ditore dalle richieste di ris­ar­ci­mento per responsa­bi­lità da pro­dotto di terzi, a meno che il cli­ente non sia responsa­bile del difetto che ha gene­rato la responsa­bi­lità.
  2. Se il Ven­ditore è obbli­gato a pren­dere prov­ve­di­menti, in par­ti­co­lare a emet­tere un’av­ver­tenza sul pro­dotto o a richi­amare un pro­dotto, il Cli­ente dovrà sos­tenere il Ven­ditore al meglio delle sue pos­si­bi­lità.
  3. Il cli­ente dovrà infor­mare imme­dia­ta­mente per iscritto il ven­ditore di qual­si­asi rischio di cui venga a cono­scenza.

 

XIV. COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE

  1. Il cli­ente può com­pen­sare solo cre­diti non con­te­stati o legal­mente accer­tati.
  2. Per l’e­ser­ci­zio del diritto di riten­zione, il para. 1 di con­se­guenza.
  3. 1 e 2 non si appli­cano se ciò impe­disce al cli­ente di far valere una pre­tesa strett­amente con­ne­ssa alla pre­tesa da noi riven­dicata.

 

XV. DIVIETO DI CESSIONE

  1. Il cli­ente può tras­fer­ire a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi deri­vanti dal pre­sente cont­ratto solo pre­vio nos­tro con­senso scritto.
  2. 1 non si applica alla ces­sione di una richiesta di paga­mento ai sensi del § 354a HGB.

 

XVI. RISERVA DI PROPRIETÀ

  1. La merce da noi con­seg­nata rimane di nos­tra pro­prietà fino al com­pleto paga­mento di tutti i cre­diti deri­vanti dal rap­porto com­mer­ciale (merce riser­vata). Il cli­ente è auto­riz­zato a disporre della merce sot­to­posta a riser­vato domi­nio nel­l’am­bito della nor­male atti­vità com­mer­ciale. Nel caso di un conto cor­rente, la pro­prietà riser­vata funge da gar­an­zia per il cre­dito a saldo a nos­tro favore.
  2. Il cli­ente è ten­uto ad assi­curare ade­gua­ta­mente la merce pre­no­tata con­tro incen­dio, acqua e furto a pro­prie spese.
  3. L’e­la­bo­ra­zione o la rimo­du­la­zione della merce pre­no­tata da parte del cli­ente avviene sempre per nos­tro conto. Se la merce sog­getta a riserva di pro­prietà viene lavorata con altri arti­coli non di nos­tra pro­prietà per for­mare un nuovo arti­colo, acqui­si­remo la com­pro­prietà del nuovo arti­colo. La quota di com­pro­prietà viene misu­rata in base al valore dei beni riser­vati ris­petto al valore degli altri oggetti lavo­rati o rimo­del­lati al momento della lavo­r­a­zione o della rimo­du­la­zione.
  4. Se il cli­ente com­bina o mes­cola la merce sog­getta a riserva di pro­prietà per for­mare un unico arti­colo e se uno degli altri arti­coli deve essere con­side­rato l’ar­ti­colo prin­ci­pale, avremo diritto alla pro­prietà pro­por­zio­nale del­l’ar­ti­colo risul­tante. La quota di com­pro­prietà viene misu­rata in base al valore dei beni riser­vati ris­petto al valore degli altri beni com­bi­nati o mes­co­lati al momento della com­bi­na­zione o della mes­co­lanza. Il cli­ente cede la com­pro­prietà al ven­ditore, con­ce­dendo la com­pro­prietà, e il ven­ditore accetta la ces­sione.
  5. Il cli­ente ci cede a titolo di gar­an­zia tutti i diritti nei con­fronti di terzi deri­vanti dalla riven­dita della merce sot­to­posta a riser­vato domi­nio, unita­mente a tutti i diritti acces­sori, in toto o nella misura della nos­tra even­tuale quota di com­pro­prietà. Accet­ti­amo questo inca­rico. Il cli­ente si impegna a man­te­nere la pro­prietà della merce nei con­fronti dei suoi cli­enti fino al com­pleto paga­mento del prezzo di acquisto. Il cli­ente è auto­riz­zato a ris­cuo­tere i cre­diti deri­vanti dal prezzo d’ac­quisto per nos­tro conto fino alla revoca o all’in­ter­ru­zi­one del paga­mento a nos­tro favore. Il ven­ditore revocherà l’au­to­riz­za­zione all’in­casso solo se il cli­ente è in ritardo con i paga­menti o se viene pre­sen­tata una richiesta di aper­tura di una pro­ce­dura d’in­sol­venza nei con­fronti dei beni del cli­ente. In caso di revoca del­l’­au­to­riz­za­zione all’ad­de­bito diretto, il cli­ente deve for­nirci le infor­ma­zioni neces­s­a­rie per la ris­coss­ione del cre­dito, com­presi i rela­tivi cont­ratti di for­ni­tura con i suoi cli­enti, le fat­ture e una pan­o­r­amica dei paga­menti effet­tuati dai cli­enti al cli­ente.
  6. Il cli­ente deve inform­arci imme­dia­ta­mente, in forma di testo, di qual­si­asi accesso da parte di terzi alla merce di cui il ven­ditore ha il diritto di pro­prietà, in par­ti­co­lare anche di misure esecu­tive con­tro la merce sot­to­posta a riserva di pro­prietà e i nos­tri cre­diti, e for­nirci le infor­ma­zioni e i docu­menti neces­sari per una difesa.
  7. Se il valore di rea­lizzo degli inter­essi di gar­an­zia a cui abbiamo diritto supera di oltre il dieci per cento tutti i cre­diti nei con­fronti del cli­ente che non sono ancora stati pagati, il ven­ditore è obbli­gato a svin­co­lare gli inter­essi di gar­an­zia su richiesta del cli­ente. Avremo il diritto di sele­zio­nare gli inter­essi di gar­an­zia da svin­co­lare.

 

XVII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE

  1. Il foro com­pe­tente esclu­sivo è il tri­bu­nale com­pe­tente per la nos­tra sede legale a Reut­lin­gen, Ger­ma­nia.
  2. Il ven­ditore ha inoltre il diritto di cit­are in giudi­zio il cli­ente presso il foro com­pe­tente gene­rale del cli­ente.
  3. Ad esclu­sione della Con­ven­zione delle Nazioni Unite sui cont­ratti di ven­dita inter­na­zio­nale di merci, si applica il diritto della Repubblica Fede­rale di Ger­ma­nia.

 

XVIII. FORMA SCRITTA

Tutte le modi­fi­che e le inte­gra­zioni alle pre­senti CGC B2B Online Shop e la rin­un­cia alla loro vali­dità devono essere effet­tuate per iscritto. Ciò vale anche per un’e­ven­tuale deroga al requi­sito della forma scritta.

 

XIX. CLAUSOLA DI SEPARAZIONE

  1. L’e­ven­tuale inva­li­dità di una o più dis­po­si­zioni o parti di una dis­po­si­zione delle pre­senti CGC B2B Online Shop non pre­giudica la vali­dità del resto del cont­ratto.
  2. La dis­po­si­zione non valida o inap­pli­ca­bile sarà sosti­tuita da una dis­po­si­zione valida e appli­ca­bile che si avvicini il più pos­si­bile, in ter­mini giuri­dici ed eco­no­mici, alla dis­po­si­zione non valida o inap­pli­ca­bile e che sarebbe stata ragio­ne­vol­mente con­cordata se l’in­va­li­dità o l’in­ap­pli­ca­bi­lità della ris­pet­tiva dis­po­si­zione fosse stata presa in con­side­ra­zione al momento della sti­pula del pre­sente cont­ratto.
  3. Le dis­po­si­zioni di cui sopra si appli­cano di con­se­guenza in caso di lacuna.

 

Stato 11/2022