GTC

Termini e condizioni generali

 

I. Ambito di appli­ca­zione

1. I nos­tri ter­mini e con­di­zioni di con­segna e paga­mento si appli­cano alle tran­sa­zioni com­mer­ciali con per­sone che agis­cono nel­l’e­ser­ci­zio della loro atti­vità com­mer­ciale o pro­fes­sio­nale indi­pen­dente (imp­ren­di­tori). 2. Le nostre con­segne, i nos­tri ser­vizi e le nostre offerte sono effet­tuati esclu­si­v­a­mente sulla base dei ter­mini e delle con­di­zioni seguenti. Even­tuali ter­mini e con­di­zioni con­trastanti o diver­genti del cli­ente sono espres­sa­mente rifi­utati. I nos­tri ter­mini e con­di­zioni si appli­cano anche nel caso in cui effet­tuiamo la con­segna senza riserve, pur essendo a cono­scenza di ter­mini e con­di­zioni con­trastanti o diver­genti del cli­ente.
Even­tuali deroghe ai nos­tri ter­mini e con­di­zioni richie­dono il nos­tro espli­cito con­senso scritto. 3. I nos­tri ter­mini e con­di­zioni si appli­cano anche a con­segne e ser­vizi futuri nel­l’am­bito di un rap­porto com­mer­ciale per­ma­nente, a meno che non li con­fer­mi­amo con ter­mini e con­di­zioni diversi.

II Offerte e con­clu­sione del cont­ratto, forma scritta

1 Le nostre offerte sono sog­gette a modi­fi­che e non sono vin­co­lanti, a meno che non sia espres­sa­mente indi­cato il con­tra­rio. I docu­menti rela­tivi alle offerte, quali bro­chure, illus­tra­zioni, pre­ven­tivi di spesa, disegni e altri docu­menti, rimar­ranno di nos­tra pro­prietà e non pot­ranno essere uti­liz­zati, ripro­dotti o resi acces­si­bili a terzi senza il nos­tro con­senso.
Tali docu­menti devono essere resti­tuiti imme­dia­ta­mente se l’or­dine non viene effet­tuato. 2. Il cont­ratto con i nos­tri cli­enti si con­clude solo quando accet­ti­amo l’or­dine del cli­ente per iscritto, emet­tendo una con­ferma d’or­dine o ese­guendo la con­segna.
Il peri­odo di accet­ta­zione per noi è di 4 (quat­tro) set­ti­mane dal rice­vi­mento del­l’or­dine. 3. In caso di dub­bio, le gar­an­zie di qua­lità o di durata, gli accordi sulla qua­lità o le dichia­ra­zioni sul­l’uso del­l’og­getto della con­segna e gli accordi col­la­te­rali sti­pu­lati prima della nos­tra con­ferma d’or­dine saranno validi solo se con­fer­mati per iscritto. Gli accordi e le infor­ma­zioni con­te­nute nelle nostre offerte in merito alla qua­lità o all’uso del­l’og­getto della for­ni­tura avranno la pre­ce­denza sulle infor­ma­zioni con­te­nute nei nos­tri opus­coli, disegni, descri­zioni, lis­tini prezzi e altri docu­menti. Le infor­ma­zioni sulle pro­prietà fisi­che, in par­ti­co­lare sulla qua­lità, lo spes­sore o le dimen­sioni, devono essere intese solo come sug­ge­ri­menti, per la cui cor­ret­tezza non ci assu­mi­amo alcuna responsa­bi­lità.

III Prezzi

1. se non diver­sa­mente con­cordato, i nos­tri prezzi si inten­dono franco nos­tro magazz­ino, escluso l’im­ballag­gio e il tras­porto, esclusi i costi di instal­la­zione, mon­tag­gio e sca­rico, a con­di­zione che le strade di accesso siano per­cor­ri­bili. 2. i nos­tri prezzi si inten­dono al netto del­l’im­posta sul valore aggiunto, che sarà indi­cata sepa­ra­ta­mente in fat­tura all’a­li­quota legale del giorno della fat­tu­ra­zione. Ci riser­viamo il diritto di aumen­tare i nos­tri prezzi nella misura in cui aumen­ti­amo gene­ral­mente i nos­tri prezzi.

IV. Con­di­zioni di paga­mento

1. Un paga­mento si con­sidera effet­tuato solo quando pos­siamo disporre defi­ni­tiv­a­mente del­l’im­porto.
Nel caso di paga­menti con assegno, il paga­mento si con­sidera effet­tuato solo quando l’im­porto è stato defi­ni­tiv­a­mente accre­di­tato. 2. Siamo auto­riz­zati, nono­stante qual­si­asi dis­po­si­zione con­tra­ria, a com­pen­sare i paga­menti del cli­ente prima con i debiti pre­gressi del cli­ente.
Se sono già stati sos­tenuti costi e inter­essi, siamo auto­riz­zati a com­pen­sare il paga­mento con i costi, poi con gli inter­essi e infine con il cre­dito prin­ci­pale. 3. Non siamo obbli­gati ad accet­tare assegni. Un’e­ven­tuale accet­ta­zione è sempre e solo in conto paga­mento. Le spese ban­ca­rie, di sconto e di incasso sono a carico del cli­ente e sono dovute imme­dia­ta­mente dopo il paga­mento.
Non ci assu­mi­amo alcuna responsa­bi­lità per la pre­sen­ta­zione tem­pes­tiva o il pro­testo. 4. Se il cli­ente non ris­petta i suoi obblighi di paga­mento, in par­ti­co­lare se non onora un assegno o sospende i paga­menti o è in arre­trato con cre­diti non con­te­stati per più di 14 giorni nono­stante un soll­ecito o se le pro­ce­dure esecu­tive non hanno suc­cesso nei suoi con­fronti, avremo il diritto di dichiarare l’in­tero debito resi­duo sca­duto ed esi­gi­bile, anche se abbiamo accett­ato assegni.
In questo caso, abbiamo anche il diritto di richie­dere paga­menti anti­ci­pati o depo­siti cau­zi­o­nali per tutti i cont­ratti e di rece­dere da tali cont­ratti o di richie­dere un ris­ar­ci­mento al posto del­l’a­dem­pi­mento dopo un ragio­ne­vole peri­odo di tol­ler­anza sca­duto senza risult­ato. 5. Al cli­ente è con­sen­tito com­pen­sare solo le con­tro­pre­tese che non sono con­testate da noi, che sono rico­no­sci­ute o che sono state sta­bi­lite legal­mente. Il cli­ente non avrà inoltre alcun diritto di riten­zione a causa di con­tro­pre­tese con­testate.

V. Con­ser­va­zione del titolo

1. Tutti i beni da noi con­seg­nati rimar­ranno di nos­tra pro­prietà fino al com­pleto adem­pi­mento di tutti gli obblighi deri­vanti dal rap­porto com­mer­ciale, com­prese le riven­dica­zioni future.
In caso di paga­mento tra­mite assegno, la nos­tra pre­tesa è sod­dis­fatta solo quando l’im­porto cor­rispon­dente ci è stato defi­ni­tiv­a­mente accre­di­tato e non è pos­si­bile pren­dere in con­side­ra­zione ulte­riori diritti di regresso nei nos­tri con­fronti. 2. Il cli­ente è ten­uto a trat­tare la merce da noi con­seg­nata con cura.
Il cli­ente ci cede tutti i diritti nei con­fronti del dann­eg­gia­tore a cui ha diritto in caso di danno, nella misura in cui si rife­ris­cono alla nos­tra pro­prietà o com­pro­prietà. 3. Il cli­ente non può cedere in gar­an­zia o dare in pegno la merce di nos­tra pro­prietà senza il nos­tro espli­cito con­senso scritto.
Il cli­ente è ten­uto a inform­arci imme­dia­ta­mente per iscritto di qual­si­asi seques­tro della merce da parte di terzi e di qual­si­asi altra lesione dei nos­tri diritti e, in questo caso, a infor­mare imme­dia­ta­mente il terzo o il fun­zio­na­rio pre­posto all’e­secu­zi­one dei nos­tri diritti. 4. Il cli­ente ha il diritto, a con­di­zione che non sia in arre­trato con i suoi obblighi di paga­mento nei nos­tri con­fronti, di riven­dere, install­are o tras­for­mare la merce da noi con­seg­nata nel corso della nor­male atti­vità com­mer­ciale. La lavo­r­a­zione o la tras­for­ma­zione della merce da parte del cli­ente sarà sempre effet­tuata per nos­tro conto. Se la merce viene tras­for­mata con altri arti­coli non di nos­tra pro­prietà, acqui­si­remo la com­pro­prietà del nuovo arti­colo nel rap­porto tra il valore della merce e gli altri arti­coli tras­for­mati al momento della tras­for­ma­zione. Se i beni da noi for­niti sono mes­co­lati in modo indis­so­lu­bile con altri arti­coli non di nos­tra pro­prietà, acqui­si­remo la com­pro­prietà del nuovo arti­colo nel rap­porto tra il valore dei beni e gli altri arti­coli mes­co­lati al momento della mis­ce­la­zione. Se la mis­ce­la­zione avviene in modo tale che l’ar­ti­colo del cli­ente deve essere con­side­rato come l’ar­ti­colo prin­ci­pale, si con­corda che il cli­ente tras­fer­irà la com­pro­prietà a noi su base pro­por­zio­nale.
Il cli­ente man­terrà per noi la pro­prietà o la com­pro­prietà esclu­siva risul­tante. 5. Il cli­ente ci cede tutti i diritti nei con­fronti dei suoi cli­enti o di terzi deri­vanti dalla riven­dita o dal­l’­in­stal­la­zione della merce di nos­tra pro­prietà o com­pro­prietà, indi­pen­den­te­mente dal fatto che l’ar­ti­colo acqui­s­t­ato sia stato riv­en­duto senza o dopo la lavo­r­a­zione. In caso di ven­dita di beni di nos­tra com­pro­prietà, una parte dei cre­diti cor­rispon­dente alla nos­tra quota di com­pro­prietà sarà asseg­nata a noi. Il cli­ente è auto­riz­zato a ris­cuo­tere i cre­diti a noi ceduti nel corso della nor­male atti­vità com­mer­ciale; non gli è con­sen­tito disporre di tali cre­diti in altro modo, in par­ti­co­lare con ces­sioni o pegni. La nos­tra auto­riz­za­zione a ris­cuo­tere i cre­diti rimane inal­terata. Tut­ta­via, fin­tanto che il cli­ente adem­pie ai suoi obblighi di paga­mento nei nos­tri con­fronti, noi non ris­cuo­teremo i cre­diti.
Su nos­tra richiesta, il cli­ente è ten­uto a inform­arci dei cre­diti ceduti e dei rela­tivi debi­tori, a for­nire tutte le infor­ma­zioni neces­s­a­rie per la ris­coss­ione, a con­segnare i docu­menti per­ti­nenti e a infor­mare i debi­tori della ces­sione. 6. In caso di com­por­ta­mento del cli­ente in vio­la­zione del cont­ratto, in par­ti­co­lare di man­cato paga­mento, abbiamo il diritto, ma non l’obbligo, di ritirare la merce con­seg­nata. Il ritiro della merce non cos­ti­tuisce una can­cel­la­zione del cont­ratto, a meno che non lo dichia­riamo espres­sa­mente per iscritto. Per il ritiro della merce adde­bi­te­remo un importo for­fett­a­rio pari al 10% del valore netto della con­segna più IVA.
Il cli­ente si riserva il diritto di dimostrare una spesa infe­riore, noi ci riser­viamo il diritto di dimostrare una spesa supe­riore. 7. Ci impeg­niamo a svin­co­lare le gar­an­zie a cui abbiamo diritto nella misura in cui il loro valore di rea­lizzo superi di oltre il 20% il cre­dito da garan­tire. Saremo responsa­bili della sele­zione dei titoli da svin­co­lare.

VI Tempi di con­segna

1. Se non diver­sa­mente con­cordato, i tempi di con­segna da noi indi­cati (ossia i peri­odi di con­segna e le date di con­segna) sono solo approssi­ma­tivi. Dov­ranno essere ris­pett­ati per quanto pos­si­bile. 2. i ter­mini di con­segna decor­rono dalla data della con­ferma d’or­dine, ma non prima che siano stati sod­dis­fatti tutti i requi­siti di pres­ta­zione che il cli­ente deve sod­dis­fare, in par­ti­co­lare non prima che siano stati for­niti i docu­menti, le auto­riz­za­zioni e le libera­to­rie che il cli­ente deve pro­cur­arsi e non prima di aver rice­vuto il paga­mento, che è dovuto prima della con­segna come con­cordato. 3. I ter­mini di con­segna si con­side­r­ano ris­pett­ati se l’og­getto della con­segna ha lasciato il nos­tro magazz­ino o se la dis­po­ni­bi­lità alla spe­di­zione è stata noti­fi­cata entro la loro sca­denza.
4. L’a­dem­pi­mento del nos­tro obbligo di con­segna pre­sup­pone il pun­tuale e cor­retto adem­pi­mento degli obblighi del cli­ente. 5. inter­ru­zi­oni delle atti­vità com­mer­ciali di cui non siamo responsa­bili, in par­ti­co­lare a causa di ver­tenze sindacali, casi di forza mag­giore, inter­ru­zi­oni ope­ra­tive impre­ve­di­bili, inter­venti uffi­ci­ali, restri­zioni gover­na­tive all’im­por­ta­zione e all’e­s­por­ta­zione, carenza di mate­rie prime da noi richieste, inter­ru­zi­oni nella for­ni­tura di ener­gia, ecc. sia per noi che per i nos­tri for­ni­tori, pro­lung­her­anno di con­se­guenza i tempi di con­segna, nella misura in cui si possa dimostrare che tali ost­acoli hanno un’in­flu­enza con­side­re­vole sul com­ple­ta­mento o sulla con­segna del­l’og­getto di acquisto. Non saremo responsa­bili delle sud­dette cir­cos­tanze anche se si veri­fi­cano durante un ritardo già esis­tente. In casi importanti, il cli­ente sarà infor­mato del­l’i­ni­zio e della fine di tali ost­acoli il prima pos­si­bile. 6. In caso di super­a­mento dei tempi di con­segna per motivi a noi impu­ta­bili, saremo in ritardo nella con­segna se il cli­ente ci chie­derà per iscritto di effet­tuare la con­segna entro un peri­odo di almeno 3 (tre) set­ti­mane dalla sca­denza del ter­mine di con­segna e se las­ce­remo tras­cor­rere tale peri­odo. In tal caso, il cli­ente avrà diritto a richie­dere un ris­ar­ci­mento for­fett­a­rio per il ritardo pari allo 0,5% del valore della con­segna per ogni set­ti­mana intera di ritardo, fino a un mas­simo del 10% del valore della con­segna.
Ulte­riori riven­dica­zioni del cli­ente sono escluse a meno che non si appli­chi una delle ecce­zioni di cui alla Sezione X (2) e (3) o che non sia stato con­cordato in modo vin­co­lante un ter­mine di con­segna spe­ci­fico come obbligo prin­ci­pale nel sin­golo caso. 7. Se un cli­ente ci fissa un ter­mine ragio­ne­vole per l’a­dem­pi­mento o per il suc­ces­sivo adem­pi­mento dopo che siamo già ina­dem­pi­enti, il cli­ente avrà il diritto di rece­dere dal cont­ratto dopo la sca­denza di tale ter­mine senza alcun risult­ato, se siamo responsa­bili di ciò.

La fis­sa­zione di un ter­mine non è neces­sa­ria ai sensi del § 323 comma 2 BGB. 8. Il cli­ente è ten­uto, su nos­tra richiesta, a dichiarare entro un ter­mine ragio­ne­vole se intende rece­dere dal cont­ratto o chie­dere un ris­ar­ci­mento danni invece del­l’a­dem­pi­mento o insis­tere sul­l’a­dem­pi­mento. 9. Se le inter­ru­zi­oni del tipo descritto nel para­grafo (5) non sono solo di natura tem­po­ra­nea, ma ren­dono il nos­tro adem­pi­mento per­ma­nen­te­mente impos­si­bile, siamo auto­riz­zati a rece­dere dal cont­ratto in tutto o in parte. Il cli­ente non avrà diritto a richie­dere danni a causa di tale recesso.

VII Tras­fe­ri­mento del rischio e spe­di­zione

1. Il rischio di dover pagare il prezzo nono­stante la per­dita o il dann­eg­gi­a­mento passa al cli­ente non appena la spe­di­zione è stata con­seg­nata alla per­sona che effet­tua il tras­porto o ha lasciato il nos­tro magazz­ino ai fini della spe­di­zione, anche se abbiamo ecce­zio­nal­mente assunto ulte­riori ser­vizi, ad esem­pio costi di spe­di­zione, con­segna o instal­la­zione.

Lo stesso vale per le con­segne par­ziali. 2. Se la spe­di­zione è ritar­data a causa di cir­cos­tanze di cui il cli­ente è responsa­bile, il rischio passa al cli­ente al momento della noti­fica della dis­po­ni­bi­lità alla spe­di­zione; tut­ta­via, saremo obbli­gati a sti­pu­lare l’as­si­cu­ra­zione richiesta dal cli­ente su richiesta e a spese del cli­ente. 3. Su richiesta del cli­ente, sti­pu­le­remo un’as­si­cu­ra­zione sul tras­porto a spese del cli­ente.

VIII Con­segne par­ziali

1. siamo auto­riz­zati a effet­tuare con­segne par­ziali, a meno che il cli­ente non ci abbia espres­sa­mente indi­cato, al momento della con­clu­sione del cont­ratto, di non essere inter­es­sato a con­segne par­ziali. 2. ogni con­segna par­ziale sarà da noi fat­tu­rata sepa­ra­ta­mente e dovrà essere pagata dal cli­ente in con­for­mità ai nos­tri ter­mini e con­di­zioni.

IX. Diritti del cli­ente in caso di difetti, responsa­bi­lità

1. I diritti del cli­ente in caso di difetti sono disci­pli­nati esclu­si­v­a­mente dalle seguenti dis­po­si­zioni.
Sono escluse ulte­riori riven­dica­zioni da parte del cli­ente. 2. Il cli­ente è ten­uto a garan­tire che i disegni e le altre infor­ma­zioni da lui for­nite siano ade­guati e dimen­sio­nal­mente accu­rati, cor­rispond­ano alle con­di­zioni reali e non vio­lino i diritti di pro­prietà di terzi. In caso con­tra­rio, il cli­ente dovrà rim­bor­sarci i costi aggiun­tivi che ne deri­vano. Se nel luogo di instal­la­zione sono pre­senti con­di­zioni cli­ma­ti­che ecce­zio­nali, il cli­ente deve inform­arci al momento del­l’or­dine.
Non ci assu­mi­amo alcuna responsa­bi­lità per i danni e i difetti cau­sati da spe­ci­fi­che errate o incom­plete for­nite dal cli­ente. 3. Non ci assu­mi­amo alcuna responsa­bi­lità per i danni e i difetti cau­sati da usura nor­male o ecces­siva, mani­po­la­zione errata o negli­gente da parte del cli­ente o di terzi, mon­tag­gio errato, mate­riali di fun­zio­na­mento non idonei, mate­riali di sosti­tu­zi­one, lavori di cos­tru­zi­one difet­tosi, ter­reno di cos­tru­zi­one non ido­neo, con­di­zioni atmos­fe­ri­che, influ­enze ter­mi­che, chi­mi­che, elett­ro­chi­mi­che o elett­ri­che, a meno che non siamo responsa­bili di queste cir­cos­tanze.
Solo devia­zioni insi­gni­fi­canti dalla qua­lità pre­vista, in par­ti­co­lare le tol­ler­anze di quan­tità e qua­lità abituali, non cos­ti­tuis­cono un difetto mate­riale. 4. Il cli­ente deve comu­ni­care per iscritto i difetti evi­denti entro 2 (due) set­ti­mane dalla con­segna. Per i com­mer­ci­anti, si appli­cano anche le dis­po­si­zioni di legge del § 377 HGB (Codice com­mer­ciale tedesco) e i con­se­guenti obblighi di ispe­zione e noti­fica dei difetti. Queste sca­denze sono ter­mini pre­clu­sivi. (5) In caso di difetti mate­riali giu­sti­fi­cati che sono stati debi­ta­mente noti­fi­cati in tempo utile e la cui causa esis­t­eva già al momento del tras­fe­ri­mento del rischio, prov­ve­de­remo, a nos­tra dis­crezione, all’a­dem­pi­mento suc­ces­sivo rime­di­ando al difetto o con­segn­ando un arti­colo privo di difetti in cam­bio della resti­tu­zi­one del­l’ar­ti­colo di con­segna difet­toso. 6. garan­ti­amo solo che l’og­getto della con­segna è esente da diritti di pro­prietà indus­triale e da diritti d’au­tore di terzi (di seguito: diritti di pro­prietà) nel paese del luogo di con­segna; un difetto non sus­siste se e nella misura in cui il cli­ente è responsa­bile della vio­la­zione dei diritti di pro­prietà o la vio­la­zione dei diritti di pro­prietà da parte del cli­ente è cau­sata da un’ap­pli­ca­zione non pre­ve­di­bile da parte nos­tra o dal fatto che l’og­getto della con­segna viene modi­fi­cato dal cli­ente o uti­liz­zato insieme a pro­dotti non for­niti da noi.
Se un terzo avanza pre­tese giu­sti­fi­cate nei con­fronti del cli­ente a causa della vio­la­zione di diritti di pro­prietà da parte di con­segne da noi effet­tuate e uti­liz­zate in con­for­mità al cont­ratto, il cli­ente deve inform­arci imme­dia­ta­mente per iscritto e coor­di­nare le sue misure di difesa con noi. 7. In caso di vizio giu­sti­fi­cato dei diritti di pro­prietà, a nos­tra dis­crezione, otter­remo un diritto d’uso o modi­fi­che­remo la nos­tra pres­ta­zione in modo tale da non vio­lare il diritto di pro­prietà o la sosti­tui­remo (pres­ta­zione suc­ces­siva).

Lo stesso vale per altri difetti di titolo. 8. Se rifi­uti­amo l’a­dem­pi­mento suc­ces­sivo o se questo fal­lisce o è irra­gio­ne­vole per il cli­ente, ques­t’ul­timo può rece­dere dal cont­ratto o ridurre il prezzo di acquisto. 9. Il cli­ente può avan­zare richieste di ris­ar­ci­mento danni nel­l’am­bito delle dis­po­si­zioni di legge se un difetto è stato occult­ato in modo frau­do­lento o se abbiamo assunto in modo ecce­zio­nale una gar­an­zia di qua­lità.

Ulte­riori richieste di ris­ar­ci­mento danni dovute a difetti del­l’og­getto della for­ni­tura sono escluse, a meno che non si appli­chi una delle ecce­zioni di cui alla sezione X, para­grafi (2) e (3). 10. Le richieste di ris­ar­ci­mento per difetti del cli­ente cadranno in pre­scri­zione dopo 12 mesi, cal­co­lati a par­tire dal tras­fe­ri­mento del rischio, a meno che non siamo responsa­bili per dolo e a meno che l’og­getto della for­ni­tura non sia stato uti­liz­zato per una cos­tru­zi­one in con­for­mità con il suo uso nor­male e abbia cau­sato il suo difetto.
Questo ter­mine di pre­scri­zione si appli­cherà a tutte le richieste di ris­ar­ci­mento, in par­ti­co­lare anche a quelle per danni con­se­guenti cau­sati da difetti, che sono col­le­gate a qual­si­asi difetto. 11. Le richieste di ris­ar­ci­mento del cli­ente per le spese sos­tenute ai fini della pres­ta­zione suc­ces­siva, in par­ti­co­lare per i costi di tras­porto, viag­gio, manod­opera e mate­riali, sono escluse se le spese aumen­tano per­ché l’og­getto della con­segna è stato suc­ces­si­v­a­mente spost­ato in un luogo diverso dalla sede del cli­ente, a meno che lo spos­ta­mento non cor­risponda all’uso pre­visto.

X. Responsa­bi­lità, ris­ar­ci­mento dei danni

1. Se non diver­sa­mente indi­cato nei pre­senti ter­mini e con­di­zioni di con­segna e paga­mento, sono escluse le richieste di ris­ar­ci­mento danni e di rim­borso delle spese del cli­ente di qual­si­asi tipo, indi­pen­den­te­mente dai motivi legali, (di seguito col­let­ti­va­mente deno­mi­nate “richieste di ris­ar­ci­mento danni”).

Non siamo per­tanto responsa­bili, in par­ti­co­lare, per il man­cato gua­d­a­gno o per altre per­dite finan­zia­rie del cli­ente. 2. L’e­sen­zione di responsa­bi­lità di cui al para­grafo 1 non si applica ai danni deri­vanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, che si bas­ano su una vio­la­zione di un obbligo di cui siamo responsa­bili e per il quale siamo responsa­bili ai sensi della legge sulla responsa­bi­lità del pro­dotto o che si bas­ano su una vio­la­zione di un obbligo per grave negli­genza da parte nos­tra o dei nos­tri rappre­sen­tanti legali o agenti vicari. 3. L’e­sen­zione di responsa­bi­lità non si applica ai danni deri­vanti da una vio­la­zione di un obbligo di cui siamo responsabili.Inoltre, l’e­sen­zione di responsa­bi­lità non si applica ai danni che si bas­ano sulla vio­la­zione di un obbligo cont­rat­tuale fon­da­men­tale per il quale siamo responsa­bili e che è almeno negli­gente, nella misura in cui la vio­la­zione mette a rischio il rag­gi­ungi­mento dello scopo del cont­ratto. Nel caso di difetti, tale per­i­colo sus­siste solo nel caso di difetti signi­fi­ca­tivi e non prima che siano sod­dis­fatti i requi­siti della Sezione IX para. IX, para­grafo (8).
In caso di vio­la­zione di un obbligo cont­rat­tuale fon­da­men­tale, la nos­tra responsa­bi­lità sarà limi­tata al danno pre­ve­di­bile tipico del cont­ratto, a meno che non vi sia dolo o colpa grave o il danno risulti da una lesione almeno col­posa alla vita, all’in­co­lu­mità fisica o alla salute. 4. Nella misura in cui la nos­tra responsa­bi­lità è esclusa o limi­tata, ciò si appli­cherà anche alla responsa­bi­lità per­so­nale dei nos­tri dipen­denti, lavora­tori, per­so­nale, rappre­sen­tanti e agenti vicari.

XI. Man­cata accet­ta­zione

1. Se il cli­ente rifi­uta l’ac­cet­ta­zione dopo la sca­denza di un ragio­ne­vole peri­odo di tol­ler­anza di almeno 4 (quat­tro) set­ti­mane sta­bi­lito per lui o se dichiara espres­sa­mente in anti­cipo di non voler accet­tare, potremo rece­dere dal cont­ratto e richie­dere un ris­ar­ci­mento danni in luogo del­l’a­dem­pi­mento per un importo pari al 15% del­l’im­porto del cont­ratto; il cli­ente si riserva il diritto di dimostrare un danno infe­riore e noi ci riser­viamo il diritto di dimostrare un danno supe­riore. 2. In caso di ritardo nel­l’­ac­cet­ta­zione di oltre 2 (due) set­ti­mane, avremo il diritto di richie­dere un ris­ar­ci­mento danni pari allo 0,25% del valore della con­segna per ogni set­ti­mana intera di ritardo, fino a un mas­simo del 10%.In caso di ritardo nel­l’­ac­cet­ta­zione di oltre 2 (due) set­ti­mane, avremo il diritto di richie­dere un ris­ar­ci­mento danni pari allo 0,25% del valore della con­segna per ogni set­ti­mana intera di ritardo, fino a un mas­simo del 10% del valore della con­segna. Il cli­ente si riserva il diritto di for­nire prove di danni infe­riori e noi ci riser­viamo il diritto di for­nire prove di danni supe­riori.

XII. Legge appli­ca­bile, luogo di adem­pi­mento, foro com­pe­tente

1. I pre­senti ter­mini e con­di­zioni e l’in­tero rap­porto giurid­ico tra noi e il cli­ente saranno disci­pli­nati esclu­si­v­a­mente dalla legge tede­sca, anche nel caso di tran­sa­zioni estere.
L’ap­pli­ca­bi­lità di leggi stra­ni­ere è esclusa, così come l’ap­pli­ca­zione della Con­ven­zione delle Nazioni Unite sui cont­ratti di ven­dita inter­na­zio­nale di beni mobili (CISG). 2. Nelle tran­sa­zioni com­mer­ciali con com­mer­ci­anti, per­sone giuri­di­che di diritto pubblico o fondi spe­ciali di diritto pubblico, il foro com­pe­tente per tutte le con­tro­ver­sie, com­prese le azioni su cam­biali e assegni, sarà Reut­lin­gen. Il foro com­pe­tente si applica anche nel caso in cui il cli­ente non abbia un foro gene­rale in Ger­ma­nia.
Tut­ta­via, siamo auto­riz­zati a cit­are in giudi­zio il cli­ente presso il tri­bu­nale della sua sede. 3. Se non diver­sa­mente indi­cato nella con­ferma d’or­dine, il luogo di adem­pi­mento è Reut­lin­gen.

XIII Dis­po­si­zioni finali, pro­te­zione dei dati

1. Nel caso in cui una o più dis­po­si­zioni dei pre­senti ter­mini e con­di­zioni di con­segna e paga­mento siano o diven­tino non valide, le restanti dis­po­si­zioni rimar­ranno comun­que pie­na­mente valide ed effi­caci.

La dis­po­si­zione non valida sarà sosti­tuita da una dis­po­si­zione valida che rea­lizzi il più pos­si­bile lo scopo eco­no­mico da essa per­se­guito. 2. I nos­tri ter­mini e con­di­zioni com­mer­ciali si appli­cher­anno fino alla com­pleta con­clu­sione del rap­porto com­mer­ciale. 3. Desi­de­riamo sot­to­li­neare che con­ser­viamo i dati del cli­ente nel­l’am­bito dello scopo del rap­porto cont­rat­tuale. Puoi tro­vare le nostre infor­ma­zioni sul trat­ta­mento dei dati sul sito https://www.muenzinger.eu/agb Stato Giugno 2018